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sabato 26 maggio 2007

Ambiente: pubblicati altri quattro Decreti del Codice


Sono stati pubblicati altri 4 decreti attuativi del decreto legislativo in materia d'ambiente (N.152/2006) entrato in vigore il 29 aprile scorso, firmati dal Ministro dell'Ambiente e dal Ministro delle Attività Produttive.




I provvedimenti attuativi del Codice sono diventati 13.

In particolare i nuovi quattro rimettono ordine nel settore rifiuti per la parte riguardante il catasto e i codici Cer mentre gli altri due si occupano dei beni in polietilene e degli imballaggi.

Nel dettaglio, uno dei quattro nuovi decreti attuativi del Codice riguarda da vicino alcuni settori commerciali come agricoltura e pesca perché individua le tipologie dei beni in polietilene rientranti nel campo di applicazione dell'art.234 del Dlgs 152/06.

Per il capitolo rifiuti, il decreto riorganizza il catasto (art.189 del Dlgs 152/06) e ne adegua l'organizzazione al Dlgs 152/06 e allo sviluppo delle tecnologie informatiche per la trasmissione dei dati, al fine di agevolare la consultazione da parte di operatori e autorità di controllo.

Si prevede anche l'istituzione dell'elenco dei Rifiuti conformemente all'art.1 comma 1 della Direttiva 75/442/CE e all'art. 1 paragrafo 4 della direttiva 91/689/CE di cui alla decisione della Commissione 2000/532/CE - 3 maggio 2000 (art. 184 comma 4 del Dlgs 152/06). In tal senso il decreto, trasforma la direttiva del Ministero dell'Ambiente del 9 aprile 2002 in decreto, aggiornando i codici CER alla luce delle disposizioni del Dlgs 152/06, nonché del decreto di aggiornamento del DM 5/2/98, in corso di pubblicazione conseguentemente alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 7 ottobre 2004.

ll quarto decreto approvato riguarda l'aggiornamento degli standard europei fissati dal Comitato Europeo di normazione in conformità dei requisiti essenziali stabiliti all'art.9 della Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti da imballaggi (art.226 comma 3 del Dlgs 152/06). Il provvedimento rende praticabile e controllabile il rispetto degli standard europei relativi ai requisiti essenziali sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggi.

(Fonti: Web, www.sicurezzaequalità.it)


martedì 8 maggio 2007

Agricoltura Biologica

Negli anni precedenti il secondo conflitto mondiale l'agricoltura applicava tecniche agricole “tradizionali” in cui l'esperienza contadina tramandata di padre in figlio dimostrava una conoscenza empirica e tuttavia avanzata di gestione del territorio agricolo.

Le coltivazioni prevedevano infatti la rotazione colturale, l'integrazione tra agricoltura ed allevamento, l'utilizzazione di tecniche di aratura che salvaguardavano la struttura del suolo, la realizzazione di siepi frangivento per la delimitazione dei confini. Queste ed altre caratteristiche contribuivano alla buona gestione complessiva del territorio, salvaguardando al tempo stesso la biodiversità ed esercitando una forma di manutenzione diffusa del territorio.

Il dopoguerra ha segnato la rottura di questo equilibrio: il ricorso sempre più massiccio a pesticidi e fitofarmaci, le tecniche di aratura profonda, la coltivazione di specie non autoctone, con rese più alte ma con necessità maggiori di acqua e fertilizzanti e più deboli alle malattie, hanno comportato l'aumento delle pressioni sul paesaggio e sull'ambiente e spesso una qualità organolettica dei prodotti inferiore rispetto alle specie locali, meglio adattate al clima e più resistenti.


In questi ultimi anni si è però registrata una parziale inversione di tendenza:
- i consumatori sempre più spesso chiedono prodotti sani, senza residui di pesticidi ed altre sostanze chimiche, che siano più rispettosi dell'ambiente. Gli acquisti cominciano infatti ad orientarsi verso prodotti che puntano alla qualità piuttosto che alla quantità
;

- i consumatori sono disposti a spendere magari qualcosa in più pur di comprare prodotti sani: si richiede all'agricoltura di tornare a ricoprire il ruolo che aveva in passato. In questo senso, quindi, viene vista come parte del sistema naturale, che lavora in armonia e non in competizione con esso, contribuendo alla sua protezione e miglioramento.

L'agricoltura biologica non prevede il ricorso a concimi chimici, la lotta alle malattie ed agli infestanti viene attuata scegliendo la coltivazione di specie locali più robuste e praticando la lotta biologica, cioè utilizzando i predatori naturali per combattere gli organismi infestanti.

(Fonte: Dizionario per l'Educazione Ambientale - 100 parole per l'Ambiente)

lunedì 30 aprile 2007

LEGGE 4 agosto 2006, n. 248

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilascio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

(Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11/8/2006 - Suppl. Ordinario n. 183)

Art. 36-bis. - (Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia, nonche' al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare ed in attesa dell'adozione di un testo unico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nonche' le competenze in tema di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), puo' adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito dei cantieri edili qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. I competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale informano tempestivamente i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture dell'adozione del provvedimento di sospensione al fine dell'emanazione da parte di questi ultimi di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonche' per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione, e comunque non superiore a due anni. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale predispongono le attivita' necessarie per l'integrazione dei rispettivi archivi informativi e per il coordinamento delle attivita' di vigilanza ed ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia.
2. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative vigenti.
3. Nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita' nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere piu' datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera.
4. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unita' lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3.
5. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla e' punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non e' ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
6. L'articolo 86, comma 10-bis, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: "10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa".

domenica 29 aprile 2007

Rifiuti Speciali (RS)

Vengono classificati come rifiuti speciali i rifiuti provenienti da attività agricole, i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, i rifiuti provenienti da lavorazioni industriali e artigianali, i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento rifiuti, i fanghi prodotti da trattamenti di potabilizzazione, i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; i veicoli a motore, i rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

(Fonte: Dizionario per l'Educazione Ambientale - 100 parole per l'Ambiente)