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lunedì 30 aprile 2007

LEGGE 4 agosto 2006, n. 248

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilascio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

(Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11/8/2006 - Suppl. Ordinario n. 183)

Art. 36-bis. - (Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia, nonche' al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare ed in attesa dell'adozione di un testo unico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nonche' le competenze in tema di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), puo' adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito dei cantieri edili qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. I competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale informano tempestivamente i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture dell'adozione del provvedimento di sospensione al fine dell'emanazione da parte di questi ultimi di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonche' per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione, e comunque non superiore a due anni. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale predispongono le attivita' necessarie per l'integrazione dei rispettivi archivi informativi e per il coordinamento delle attivita' di vigilanza ed ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia.
2. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative vigenti.
3. Nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita' nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere piu' datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera.
4. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unita' lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3.
5. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla e' punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non e' ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
6. L'articolo 86, comma 10-bis, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: "10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa".

domenica 29 aprile 2007

Rifiuti Speciali (RS)

Vengono classificati come rifiuti speciali i rifiuti provenienti da attività agricole, i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, i rifiuti provenienti da lavorazioni industriali e artigianali, i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento rifiuti, i fanghi prodotti da trattamenti di potabilizzazione, i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; i veicoli a motore, i rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

(Fonte: Dizionario per l'Educazione Ambientale - 100 parole per l'Ambiente)

Rifiuti Urbani (RU)

Sono definiti rifiuti urbani i rifiuti domestici, i rifiuti non pericolosi provenienti da locali, i rifiuti provenienti dalla pulizia delle strade, i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi (giardini, parchi, aree cimiteriali). La composizione dei Rifiuti Urbani (RU) è a base prevalentemente organica di facile degradabilità e non altamente inquinante anche se negli ultimi decenni la costituzione di tali rifiuti è diventata sempre più eterogenea.

Tra i rifiuti urbani, una particolare attenzione richiedono i rifiuti urbani pericolosi (RUP) che comprendono tutta quella serie di rifiuti che, pur avendo un'origine civile, sono costituiti da un'elevata dose di sostanze pericolose e che quindi devono essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani "normali".
Una quota rilevante di RUP sono costituiti da medicinali scaduti e pile.

In Italia, la produzione annua pro-capite di rifiuti si aggira intorno ai 500 Kg: mediamente ogni giorno ciascun italiano riversa sull'ambiente circa 1,4 kg di rifiuti e, secondo le stime dell'OCSE, tale produzione è destinata ad aumentare in tutti i paesi UE, raggiungendo nel 2020 640 kg/ab/anno.

(Fonte: Dizionario per l'Educazione Ambientale - 100 Parole per l'Ambiente)

Rifiuti

Quando si parla di impatti ambientali, un aspetto che viene immediatamente considerato da tutti (anche perché è di grande attualità oltre che un problema con cui conviviamo da privati cittadini) è quello della gestione dei rifiuti.

In natura i rifiuti non esistono: ciò che non viene utilizzato da una specie, o da una comunità può risultare utile ed indispensabile alla sopravvivenza di un'altra. In un ecosistema naturale, non esiste dunque materia che non venga riutilizzata: in tempi più o meno lunghi, tutte le sostanze subiscono modificazioni, si alterano e si trasformano ma, all'interno di un ciclo naturale, niente rimane inutilizzato. Le attività antropiche e il sistema produttivo hanno invece alterato l'equilibrio tra organismi produttori e distruttori di rifiuti, creandone di difficilmente degradabili. Vengono così definiti rifiuti tutte quelle sostanze o oggetti, generati da attività umane e produttive, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi. Quattro sono le principali categorie sotto cui vengono classificati i rifiuti: secondo l'origine, si distinguono in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Il costante aumento dei consumi, legato allo sviluppo industriale e al più generale miglioramento delle condizioni economiche, ha comportato l'immissione nell'ambiente naturale di un quantitativo sempre maggiore di rifiuti, che se non trattati consapevolmente possono pregiudicare irrimediabilmente la salute ed il benessere dell'uomo stesso e la salvaguardia dell'ambiente.
La produzione di quantitativi sempre maggiori di rifiuti è dunque da attribuire all'eccessivo prelievo di risorse naturali ed al basso livello di efficienza con cui tali risorse vengono utilizzate nel ciclo di vita dei beni e dei servizi forniti dalle attività produttive.
In Italia, la produzione annua complessiva di rifiuti raggiunge mediamente 30 milioni e mezzo di tonnellate, arrivando a superare quasi 40 milioni di metri cubi, una quantità tale da ricoprire sotto uno strato di un metro e mezzo di rifiuti un'intera provincia italiana di media grandezza.

I rifiuti, fase terminale dell'intero processo produttivo ed economico, sono da considerarsi una delle principali fonti di pressione sull'ambiente, ed una delle maggiori emergenze ambientali che le pubbliche amministrazioni sono chiamate ad affrontare. Le linee programmatiche in materia di rifiuti in base alle vigenti normative comunitarie e nazionali sono volte al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

. riduzione della produzione e della pericolosità;
. riutilizzo e riciclaggio;
. recupero, nelle sue diverse forme (materia, energia);
. smaltimento in condizioni di sicurezza.

Il sistema di gestione integrata dei rifiuti si pone dunque l'obiettivo di ridurre la produzione complessiva di rifiuti urbani e pericolosi, ridurre la quantità di rifiuti da smaltire in discarica incentivando la raccolta differenziata e il recupero di materia ed energia. Tra gli strumenti di attuazione di queste politiche di gestione vanno ricordati, oltre agli strumenti normativi: strumenti economici (misure fiscali, incentivi e disincentivi finanziari ed ecotasse, schemi di deposito rimborsabili) e strumenti di gestione, accordi negoziali tra pubbliche autorità e operatori economici, monitoraggi sull'applicazione della normativa.

(Fonte: Varie web, pubblicazioni)